stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.104. in Assemblea riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/04/2017  [ apri ]
6.104.

  Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato, ovvero se non è stato presentato reclamo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato dispone la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.