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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.12. in Assemblea riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/04/2017  [ apri ]
17.12.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente: «Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 48 ore».