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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.050. in Assemblea riferita al C. 4376-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2017  [ apri ]
5.050.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 6 – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
  2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell'articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni relative al giudizio abbreviato già vigenti a tale data.

5.050.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:
  Art. 6 – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
  2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell'articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni relative al giudizio abbreviato già vigenti a tale data.

  Art. 7 – 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.