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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2017  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. L'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico;
   b) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

  2. I soggetti di cui al comma 1 non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
  3. L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto.
  4. L'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1.
  5. Il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore.
  6. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto.