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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.45. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2017  [ apri ]
1.45.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al Capo VI la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti»;
   b) all'articolo 48, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.»;
   c) all'articolo 48, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.
  4-ter. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.»;
   d) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
  «1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 per ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali.»;
   e) all'articolo 49 comma terzo, primo periodo, dopo le parole: «Ispettorato nazionale del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e all'INPS».