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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.29. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2017  [ apri ]
1.29.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, i buoni esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 17 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.