Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Resta ferma la disciplina della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. I voucher per l'acquisto e la corresponsione di servizi di baby sitting nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.