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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2017  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma transitoria).

  1. I buoni orari per prestazioni di lavoro richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono utilizzati con le modalità operative, previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa previgente, fatto salvo per le disposizioni di cui al comma 2.
  2. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, all'ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai quindici giorni successivi.