Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dell'esercizio della responsabilità solidale di cui al presente comma, l'azione di recupero, a pena di nullità, deve essere avviata e condotta nei confronti sia del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore che del committente. Al committente è riconosciuta specifica legittimazione ad intervenire, sia nelle azioni giudiziarie che nelle azioni amministrative.».