Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche, al fine di garantire l'applicabilità delle norme a favore della natalità, tra cui quelle previste dall'articolo 1, commi 353, 355, 356, 357, della legge n. 232 del 2016 e dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.