Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81).
1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, le parole: «da pensionati» fino a: «presso l'università» sono sostituite con le seguenti: «da pensionati, da lavoratori part-time con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni orari presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare».