Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1.
1. Gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:
«Art. 48. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative svolte in ambito domestico e di assistenza familiare che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
2. I committenti possono acquistare i buoni per prestazioni di lavoro accessorio attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.
3. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 euro per ora lavorativa prestata.
4. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio, e regolamenta i criteri e le modalità per il pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni e il versamento dei contributi previdenziali. Con il medesimo decreto determina, altresì, le modalità per il controllo sul corretto utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.»