Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'attuazione di nuove modalità per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza relativi a episodi di calamità naturali ovvero eventi di solidarietà.