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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.014. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2017  [ apri ]
1.014.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.