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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.87. in Assemblea riferita al C. 4373

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/04/2017  [ apri ]
1.87.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015. n. 81).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata mensile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  2-bis. Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno».