Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro.