Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà.