Il comma 43 è sostituito dal seguente:
43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice».