Al comma 11, alla lettera b), numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: Tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di appello non si concluda nel termine di un anno e sei mesi.
Conseguentemente al numero 2 della lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: Tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di Cassazione non si concluda nel termine di un anno e sei mesi.