Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. (Modifica all'articolo 612-bis del codice penale). All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata qualora le condotte di cui al primo comma siano commesse, nell'esercizio dell'attività di recupero di crediti, da istituti bancari, da società finanziarie, da agenzie di recupero di crediti o da qualsiasi altro ente o persona fisica che agisca in proprio o per conto di una persona giuridica».