Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 157 del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado».