Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.»;
c) al sesto comma dopo le parole: «589-bis,» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile,»;
d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».