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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.535. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4368

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017  [ apri ]
1.535.

  Dopo il comma 91 aggiungere il seguente:
  91-bis. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative all'articolo 1, comma 16, lettera d), il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 1 comma 16, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;
   b) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;
   c) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.