Dopo il comma 63, inserire il seguente:
63-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione».