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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.341. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4368

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017  [ apri ]
1.341.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
  6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
  6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 6-bis e 6-ter, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
  6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.
  6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».

ident. 1.340.