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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.205. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4368

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017  [ apri ]
1.205.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-bis del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, il periodo: «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova» è sostituito dal seguente: «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».