Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Al secondo comma dell'articolo 161 c.p. dopo le parole: «Il tempo necessario a prescrivere,» sono aggiunte le seguenti: «di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma e 640-bis».