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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.12.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
9.12.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  4-bis. Ai fini del presente articolo, i sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per la segnalazione delle fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 e per la tutela e la salvaguardia del decoro urbano. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del comune. Tra le associazioni iscritte nell'elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato.
  Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi della presente disposizione, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
  Sono abrogate le disposizioni previste dai commi 40 ai commi 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.