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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 255, al comma 1, sono soppresse le parole: «192, commi 1 e 2» e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio»;
   b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono devoluti, altresì ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-ter, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, per essere destinati ad interventi di decoro urbano e di tutela e valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al periodo precedente, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui al comma 465 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».