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Art. 9-bis.
1. Al fine di semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza, i sindaci possono con propria ordinanza dotare le aree comunali di sistemi di videosorveglianza anche in deroga alla normativa vigente in materia di privacy. Il ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regolamenta con proprio decreto le modalità di attuazione della presente disposizione.