Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di realizzare adeguate politiche locali per la sicurezza, necessarie al miglioramento delle condizioni di vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale nei centri urbani, i consigli comunali, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, adottano i regolamenti di polizia urbana anche nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, i regolamenti di polizia urbana di cui al presente comma sono finalizzati a prevenire e a contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:
a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;
b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.