stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.32.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
8.32.

  Al comma 1, lettera b), al punto 1) sostituire il capoverso con il seguente:
  «4-bis. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
   a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
   b) le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato, o ne impediscono la fruibilità, e che determinano lo scadimento della qualità urbana;
   c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);
   d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
   e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.».