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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.07.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
8.07.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Dotazione delle Forze di Polizia).

   1. Al fine di migliorare e rafforzare le dotazioni in ausilio alle Forze di Polizia, per concorrere alla realizzazione delle finalità del presente decreto-legge in materia di sicurezza delle città, le stesse sono dotate di pistole ad impulso elettrico.
  2. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «l-bis) le pistole a impulso elettrico».

  3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.