Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Dotazione delle Forze di Polizia).
1. Al fine di migliorare e rafforzare le dotazioni in ausilio alle Forze di Polizia, per concorrere alla realizzazione delle finalità del presente decreto-legge in materia di sicurezza delle città, le stesse sono dotate di pistole ad impulso elettrico.
2. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«l-bis) le pistole a impulso elettrico».
3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.