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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.06.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
8.06.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese per l'assunzione di personale per la sicurezza).

  1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private, non concorrono, nel limite massimo di 500 milioni di euro, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto disposto nell'articolo 8-bis.