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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente capo:

Capo II-bis
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 8-bis.
(Funzioni di polizia locale).

  1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 e dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.
  2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita le seguenti funzioni:
   a) polizia amministrativa locale;
   b) polizia edilizia diretta al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
   c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
   d) polizia ambientale e ittico-venatoria;
   e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   g) ausiliarie di pubblica sicurezza;
   h) polizia tributaria;
   i) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
   l) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
   m) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;
   n) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;   
   o) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
   p) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   q) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
   r) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
   s) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

  3. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
  4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.
  5. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente dell'organo esecutivo della città metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle province e alle città metropolitane.
  6. L'Autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria. Eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia.
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della polizia locale.
  8. Al fine di assicurare la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole vigili del fuoco e soccorso pubblico inserire le seguenti: , nonché al personale della polizia locale. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 2016, n.232. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, anche associati, possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con Inail.

Art. 8-ter.
(Qualifiche del personale di polizia locale).

  1. Le qualifiche di polizia locale si articolano in agenti:
   a) sottufficiali addetti al controllo (ispettori);
   b) ufficiali addetti al coordinamento e controllo (commissari);
   c) ufficiali responsabili di area (commissari superiori);
   d) comandanti dei Corpi di polizia locale.

  2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.
  3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:
   a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del medesimo codice;
   b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4 del presente articolo;
   c) agente di polizia tributaria.

  4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
   a) goda dei diritti civili e politici;
   b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
   c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
   d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
   e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

  5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.
  6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il sindaco, il presidente della provincia o della città metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.
  7. Il sindaco o i presidenti della provincia o della città metropolitana comunicano tempestivamente al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.
  8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
  10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

Art. 8-quater.
(Armamento e addestramento specifico del personale della polizia locale).

  1. Al personale della polizia locale al quale è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, è consentito portare le armi di cui è dotato anche fuori servizio e anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza.
  2. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:
   a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;
   b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;
   c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;
   d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

  4. Nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono previsti altresì corsi di addestramento per il personale di polizia locale, realizzate presso le strutture preposte allo scopo delle altre forze di polizia.

Art. 8-quinquies.
(Norme di coordinamento).

  1. In attesa della riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di ordinamento della polizia locale, sono soppresse le disposizioni della legge medesima non compatibili con quanto disposto dagli articoli 8-bis, 8-ter ed 8-quater.
  2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale»;
   b) al comma 2, alla lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

  3. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
  4. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «dell'ordine pubblico,» sono inserite le seguenti: «all'adozione ed attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,».
  5. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «e dal comandante della polizia locale del comune capoluogo».