Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).
1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministro dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite massimo complessivo pari a 12 milioni di euro in favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle risorse, anche parziali rispetto al costo complessivo degli interventi proposti, e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o, in alternativa, il rimborso – parziale o totale – di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
4. Gli oneri finanziari delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma 3 sono a carico dei bilanci degli enti locali e non modificano gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.