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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme in materia di videosorveglianza).

  1. Le attività di sorveglianza di cui al presente articolo si intendono incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerati dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente.
  2. Al fine di garantire la sicurezza urbana, ampliando le possibilità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto di reati di rilevante allarme sociale, il decreto di cui al comma 1, dovrà prevedere le seguenti misure:
   1) sono sempre utilizzabili, le video riprese che consentano l'accertamento di reati, ancorché depenalizzati;
   2) è sempre ammessa l'istallazione di sistemi di videosorveglianza a tutela delle aree private previa comunicazione alla autorità di polizia competente per territorio;
   3) è ammesso il controllo di aree pubbliche da parte di sistemi di videosorveglianza installati da privati a tutela della proprietà, nei casi in cui ciò sia reso necessario per assicurare una maggior tutela della proprietà stessa, fatto salvo il rispetto del diritto costituzionale dell'inviolabilità dell'altrui domicilio;
   4) le misure di sicurezza per la protezione e il trattamento dei dati raccolti si intendono rispettate se:
    a) il sistema sia protetto da password in possesso del soggetto che tutela la sua proprietà o di un responsabile da lui nominato;
    b) il materiale probatorio acquisito sia immediatamente consegnato alle Autorità competenti.