Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della Polizia locale sul territorio, ai fini degli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, nonché in linea con i principi operativi di collaborazione di cui all'articolo 2, all'articolo 9 comma 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121 le parole da: «, agli ufficiali di pubblica sicurezza» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e agli ufficiali di Polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di Polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11».