Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per favorire il concorso dei Corpi di polizia locale nella tutela della sicurezza pubblica).
1. L'articolo 1 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Funzioni di Polizia locale). — 1. Le funzioni di Polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto, dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti e le norme giuridiche in generale che tutelano la sicurezza urbana e la qualità della vita locale.
2. I Corpi di Polizia locale concorrono al mantenimento della pubblica sicurezza, anche secondo piani operativi concordati fra il sindaco e il prefetto».
2. L'articolo 2 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Gradi degli appartenenti alla Polizia locale e struttura gerarchica dei Corpi). — 1. I Corpi di Polizia locale sono strutturati secondo le figure di inquadramento di cui alla seguente gerarchia: comandante del Corpo, ufficiali, sottufficiali, operatori.
2. I gradi corrispondenti alle figure di inquadramento subordinate al Comandante del Corpo di cui al comma 1 sono: per gli ufficiali, dirigente superiore, dirigente, commissario capo, commissario, vice commissario; per i sottufficiali, ispettore capo, ispettore, vice ispettore; per gli operatori, sovrintendente capo, sovrintendente, assistente scelto, assistente, agente scelto, agente.
3. Gli ufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento e controllo del restante personale a loro sottoposto, i sottufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento del restante personale a loro sottoposto, mentre gli operatori di norma non sono subordinati fra loro, salvo che il Comandante non individui per specifiche attività alcuni operatori incaricati di coordinare altri operatori parigrado ovvero di grado inferiore come nell'ordine decrescente stabilito al comma precedente».
3. L'articolo 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Qualifiche degli appartenenti alla Polizia locale). — 1. Gli appartenenti alla Polizia locale esercitano, senza limiti territoriali e in servizio permanente, la qualifica di:
a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori di Polizia locale ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al comandante, agli ufficiali e ai sottufficiali;
b) agente di pubblica sicurezza;
c) agente di polizia stradale;
d) agente di polizia tributaria, riferita agli accertamenti tributari che specifiche disposizioni di legge demandano ai comuni o alle Città metropolitane.
2. Ai fini dell'uniforme qualificazione del personale della Polizia locale, le regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso di preparazione al ruolo, da tenere all'atto dell'assunzione, diversificato per gli ufficiali, i sottufficiali e gli operatori.
3. Il Comandante della Polizia locale è responsabile verso il Sindaco, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla Polizia locale. Gli appartenenti alla Polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico, delle leggi e dei regolamenti.
4. Il Corpo di Polizia locale non può costituire una struttura intermedia all'interno di altro settore del comune. Il personale di Polizia locale non può essere comandato da altro personale dell'ente o da altra figura sovraordinata o dirigenziale che non sia del profilo professionale di Polizia locale ed il Comandante non può essere subordinato ad altro personale dell'ente o ad altra figura dirigenziale.
5. Al personale della Polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo.
6. I distacchi e i comandi presso altro ente possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientranti nelle funzioni di Polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore appartenente alla Polizia locale e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, che può negarlo solo per comprovate e motivate esigenze inderogabili di copertura e svolgimento di servizi essenziali di Polizia locale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta. L'appartenente alla Polizia locale può richiedere un nulla osta preventivo alla propria amministrazione per partecipare a bandi di mobilità, indetti da altre amministrazioni, che ha validità di due anni, non è revocabile ed è valido per qualsiasi bando di mobilità indetto da altre amministrazioni, intente ad assumere appartenenti alla Polizia locale, mediante l'istituto della mobilità volontaria. Il nulla osta preventivo di cui al presente comma può essere negato solo per le comprovate e motivate esigenze di servizio di cui sopra e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta».
4. L'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Esercizio delle funzioni di Polizia locale). — 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni sono titolari delle funzioni di Polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono Corpi di Polizia locale, a carattere comunale o intercomunale.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartisce direttive e vigila sul funzionamento del servizio di Polizia locale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
4. L'Autorità giudiziaria, può avvalersi del personale appartenente alla Polizia locale. In tal caso il personale di Polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria.
5. Gli appartenenti alla Polizia locale possono essere impiegati in ausilio di altri Corpi di Polizia locale in caso di calamità o disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate, anche in via d'urgenza espressa oralmente fra i Comandanti dei Corpi di Polizia locale e successivamente ratificata per iscritto e comunque in ogni caso comunicata senza ritardo al prefetto territorialmente competente.
6. Previa stipula di accordi tra le amministrazioni interessate, approvati reciprocamente mediante delibera di giunta, possono essere disciplinati tra i Corpi di Polizia locale, comuni servizi di pronto intervento o altri particolari servizi, previa comunicazione degli accordi ai prefetti territorialmente competenti.
7. Durante le consultazioni elettorali nazionali, gli appartenenti alla Polizia locale sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per ragioni di servizio».
5. L'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. — (Regolamenti di Polizia locale). — 1. I comuni definiscono con proprio regolamento l'organizzazione del Corpo di Polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni e della presente legge».
6. L'articolo 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. — (Funzioni e compiti delle regioni). — 1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei Corpi di Polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:
a) le modalità e i tempi per l'istituzione di nuovi Corpi di Polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di appartenenti alla Polizia locale necessari per la costituzione del Corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a diciotto, escluso il comandante;
b) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neoassunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali di Polizia locale;
c) le forme di distacco o comando temporaneo del personale appartenente alla Polizia locale presso la regione, per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale in occasioni di particolari eventi ovvero per specifiche attività che interessano il territorio regionale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), con decreto del Presidente della giunta regionale può essere designato un Comandante regionale della Polizia locale che abbia come requisito necessario l'aver assunto per almeno cinque anni anche non consecutivi l'incarico di dirigente di Polizia locale, al quale spetta il comando del personale temporaneamente distaccato o comandato presso la regione. Il Comandante regionale di cui al presente comma assume il grado di Comandante generale. Il personale appartenente alla Polizia locale continua ad essere inquadrato secondo la gerarchia di cui all'articolo 2.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome con la collaborazione delle organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».
7. L'articolo 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. — (Funzioni associate di Polizia locale). — 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui alla presente legge le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di Polizia locale intercomunali in forma associata.
2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali ovvero alla presente legge, la regione diffida l'amministrazione interessata ad adempiervi entro trenta giorni, e se le violazioni persistono, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del comune.
3. Il Comandante del Corpo cura la scrupolosa osservanza della presente legge e della legge regionale in materia di Polizia locale a pena di responsabilità disciplinare.
4. Le funzioni di Polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni che non abbiano almeno dodici appartenenti alla Polizia locale effettivamente in servizio, escluso il Comandante, ovvero un numero superiore determinato con legge regionale.
5. I Corpi e i Servizi di Polizia locale esistenti al 31 dicembre 2017, con un numero di personale effettivamente in servizio inferiore a quanto previsto al comma 4, debbono associarsi perentoriamente, ai sensi dello stesso comma, entro il 31 giugno 2018».
8. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. — (Armamento degli appartenenti alla Polizia locale). — 1. L'armamento degli appartenenti alla Polizia locale è obbligatorio da parte dell'ente di appartenenza. Gli appartenenti alla Polizia locale portano senza licenza le armi di cui sono dotati anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza e anche fuori dal servizio.
2. L'arma comune da sparo in dotazione individuale agli appartenenti alla Polizia locale è la pistola semiautomatica i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
3. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro il 31 dicembre 2017.
4. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì stabiliti:
a) il numero delle armi in dotazione individuale e di reparto;
b) la tipologia delle armi in dotazione di reparto;
c) gli strumenti individuali di autodifesa anche ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle altre forze di polizia dello Stato;
d) le modalità di tenuta e custodia delle armi e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera precedente;
e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera c).
5. Gli appartenenti alla Polizia locale sono dotati di strumenti difensivi quali: giubbotti antiproiettile, giubbotti antitaglio, caschi e scudi protettivi, bastone distanziatore, spray al capsicum ed ogni altro strumento che garantisca l'incolumità individuale del personale in relazione al tipo di servizio prestato; tali strumenti sono considerati dispositivi di protezione individuale.
6. I Comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali possono essere dotati della sciabola per i servizi di rappresentanza».
9. L'articolo 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – (Patente di servizio e veicoli targati Polizia locale). — 1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di Polizia locale.
2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 del Ministero dei trasporti ed è valida su tutto il territorio nazionale anche a seguito di comando, distacco, mobilità volontaria, ovvero assunzione mediante concorso dell'appartenente alla Polizia locale presso altro Corpo e non deve essere rinnovata a seguito del trasferimento. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla Polizia locale.
3. Ai corsi previsti nel decreto ministeriale 11 agosto 2004, 246 del Ministero dei Trasporti, vengono obbligatoriamente inserite anche lezioni pratiche di guida in emergenza di cui all'articolo 177 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
4. Le commissioni d'esame per il personale di Polizia locale neoassunto che deve conseguire la patente di cui al comma 1, sono istituite a cura del prefetto con cadenza almeno annuale.
5. Gli appartenenti alla Polizia locale in servizio da più di un anno al 31 giugno 2017, anche a tempo determinato, conseguono automaticamente la patente di servizio. Entro il 31 luglio 2017 i comuni comunicano al prefetto i nominativi degli appartenenti alla Polizia locale privi della patente di cui al comma 1, in servizio da più di un anno, anche a tempo determinato, affinché il prefetto rilasci loro la patente di cui al comma 1 entro i successivi tre mesi.
6. Ai veicoli in dotazione alla Polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla Polizia locale.».
10. L'articolo 10 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. (Accesso dei Corpi di Polizia locale al numero unico nazionale di emergenza). — 1. I Corpi di Polizia locale concorrono al soccorso pubblico.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'accesso delle sale operative delle polizie locali al numero unico nazionale di emergenza 112.
3. Le regioni entro il 31 ottobre 2017 adottano i necessari provvedimenti affinché tutti i Corpi di Polizia locale siano dotati di sale operative, anche associate, capaci di ricevere le richieste di interventi e di coordinare il personale impiegato in servizio esterno».
11. L'articolo 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – (Procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti alla Polizia locale). — 1. I comuni entro il 31 dicembre 2017, istituiscono mediante un accordo fra enti recepito reciprocamente con delibera di giunta, un'autonoma commissione disciplinare associata competente a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dagli appartenenti alla Polizia locale.
2. La commissione di cui al comma 1 deve essere costituita da enti locali che abbiano al loro interno almeno cinque distinti Corpi di Polizia locale, ivi compreso Corpi di Polizia locale associati e Corpi di Polizia locale derivanti da unione di comuni.
3. La commissione di cui al comma 1 è composta da un numero di tre membri appartenenti ad enti diversi tra loro.
4. I medesimi comuni che hanno costituito la commissione di cui al comma 1 entro lo stesso termine nominano mediante un accordo recepito reciprocamente con delibera di giunta, un procuratore per i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia locale e un sostituto procuratore, entrambi appartenenti ad enti diversi tra loro.
5. Le sanzioni disciplinari per gli appartenenti alla Polizia locale sono disciplinate dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12 comma 5.
6. Il procuratore per i procedimenti disciplinari ha il compito di ricevere ogni notizia di avvenute infrazioni commesse da appartenenti alla Polizia locale, ed entro il termine di trenta giorni dall'acquisita notizia, se ritiene fondata la violazione disciplinare contesta l'addebito all'appartenente alla Polizia locale e lo cita innanzi alla commissione di cui al comma 1, con un preavviso non inferiore a quindici giorni ovvero di trenta giorni nei casi in cui è prevista la sanzione della sospensione disciplinare superiore ai dieci giorni; se invece ritiene infondata la notizia acquisita, dispone in via breve con proprio provvedimento motivato l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione alla commissione di cui al comma 1.
7. Il Procuratore per i procedimenti disciplinari prima di procedere alla contestazione d'addebito o all'archiviazione del procedimento ha la facoltà di convocare a sé ogni dipendente pubblico per assumere informazioni, acquisire documenti ovvero altre informazioni presso la pubblica amministrazione.
8. Il procuratore per i procedimenti disciplinari quando ravvisa che i fatti da contestare sono di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione alla commissione di cui al comma 1, e all'appartenente alla Polizia locale interessato. Allo stesso modo la commissione di cui al comma 1, se ravvisa all'esito dell'istruttoria che i fatti siano di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione al procuratore di cui al comma 4 e all'appartenente alla Polizia locale interessato.
9. I provvedimenti di irrogazione della sanzione disciplinare sono adeguatamente motivati con le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, e vengono graduati all'interno dei limiti edittali in relazione alla personalità del lavoratore desunta dai suoi precedenti disciplinari, dalla rilevanza del ruolo rivestito, dalla gravità del fatto e dalla gravità del danno arrecato all'Amministrazione.
10. L'appartenente alla Polizia locale ha diritto di essere assistito durante il contraddittorio a difesa da un rappresentante di un'organizzazione sindacale o da un avvocato di fiducia ovvero da entrambi; può produrre memorie difensive, anche in sostituzione della presentazione all'audizione disciplinare, e ha diritto di accesso a tutti agli atti istruttori del procedimento, pena l'inutilizzabilità degli atti che non sono stati esibiti prima della convocazione.
11. La commissione per i procedimenti disciplinari ha le medesime facoltà di cui al comma 7.
12. Durante l'audizione disciplinare il procuratore di cui al comma 3, vi partecipa e se ritiene all'esito dell'audizione che siano sussistenti gli addebiti contestati, chiede alla commissione di cui al comma 1 l'irrogazione della sanzione ritenuta congrua ai criteri di cui al comma 9.
13. La commissione di cui al comma 1, non può applicare una sanzione disciplinare superiore alla richiesta presentata dal procuratore di cui al comma 3.
14. Il procuratore per i procedimenti disciplinari e l'appartenente alla Polizia locale incolpato possono concordare una sanzione da proporre alla commissione per i procedimenti disciplinari, che se la ritiene congrua ne dispone l'applicazione. La sanzione concordata fra le parti e applicata dalla commissione per i procedimenti disciplinari non può essere oggetto di impugnazione giudiziale.
15. Decorsi un anno e sei mesi dal giorno di notifica dell'irrogazione o dell'applicazione su richiesta delle parti della sanzione disciplinare, la stessa è estinta e non può tenersene conto per nessuna ragione. Copia del provvedimento disciplinare che viene inserita nel fascicolo dell'appartenente alla Polizia locale, ivi viene tenuta durante il periodo di validità della sanzione e viene distrutta alla sua scadenza.
16. Se ad avere notizia di fatti aventi rilevanza disciplinare è il comandante del Corpo, esso trasmette gli atti al procuratore per i procedimenti disciplinari entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza di tali fatti, dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.
17. Gli appartenenti alla Polizia locale che facciano rapporto al Comandante o in alternativa al responsabile dell'anticorruzione, in merito a segnalazione di fatti aventi rilevanza disciplinare godono delle medesime garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando le competenze di accertamento del responsabile dell'anticorruzione, esso quando ha notizia di fatti commessi da appartenenti alla Polizia locale aventi rilevanza disciplinare provvede altresì entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti a comunicare quanto appreso al procuratore di cui al comma 4.
18. Le comunicazioni di cui ai commi 16 e 17, possono essere ritardate motivatamente da parte del Comandante del Corpo o del responsabile dell'anticorruzione se pregiudicano il compimento o la segretezza di atti di indagine di polizia giudiziaria o dell'Autorità giudiziaria.
19. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono svolti dai rispettivi incaricati durante l'ordinario servizio e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
20. Quando l'appartenente alla Polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare, appartiene alla stessa amministrazione di uno dei membri della commissione di cui al comma 1, quest'ultimo si astiene immediatamente dalle proprie funzioni. Egualmente se l'appartenente alla Polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare appartiene alla stessa amministrazione del procuratore di cui al comma 4, quest'ultimo si astiene immediatamente e trasmette gli atti al sostituto procuratore di cui al medesimo comma, che lo sostituisce solo per il caso specifico in tutte le funzioni.
21. L'appartenente alla Polizia locale può chiedere per motivate esigenze un rinvio dell'audizione disciplinare, che se concesso sospende i termini del procedimento.
22. I termini per la conclusione del procedimento sono sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare la sanzione disciplinare della sospensione non superiore a dieci giorni, e centoventi giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare sanzioni superiori alla sospensione di cinque giorni.
23. L'appartenente alla Polizia locale che intenda impugnare il provvedimento di sanzione disciplinare deve preventivamente notificare all'Amministrazione di appartenenza una richiesta di revisione del provvedimento entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, con la facoltà di motivare tale richiesta adducendo proprie controdeduzioni.
24. L'Amministrazione di appartenenza dell'interessato, se ritiene infondato il provvedimento disciplinare ed intende revocarlo, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, può farlo con proprio provvedimento motivato dandone contestuale informazione al dipendente interessato, alla commissione di cui al comma 1, al procuratore di cui al comma 4, e all'Autorità nazionale anticorruzione, ovvero se ritiene fondato il provvedimento rigetta motivatamente la richiesta, che si ritiene in ogni caso rigettata se l'Amministrazione non risponde entro il termine di cui al presente comma.
25. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni individuano mediante delibera di giunta un responsabile per le revisioni dei procedimenti disciplinari incaricato di eseguire gli adempimenti di cui al comma 24.
26. Entro quattro mesi dal rigetto, anche tacito, della richiesta di cui al comma 24, avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari, l'appartenente alla Polizia locale può proporre ricorso al giudice del lavoro, in cui la parte resistente è l'Amministrazione di appartenenza.
27. La violazione anche solo di uno dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'azione disciplinare, rilevabile anche d'ufficio in sede di ricorso di cui al comma precedente.
28. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente, in quanto compatibili, con il codice disciplinare previsto dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti locali».
12. L'articolo 12 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Disposizioni in materia di contrattazione nazionale ed integrativa per il personale di Polizia locale). — 1. Entro il 31 dicembre 2017 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede ad una ricognizione del dato associativo riferito alle organizzazioni sindacali degli appartenenti alla Polizia locale. Il dato associativo è costituito dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe conferite.
2. Entro i successivi sei mesi il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno indice le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie degli appartenenti alla Polizia locale per ogni comune e provvede al calcolo del dato elettorale, ovvero il dato espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi riferito agli appartenenti alla Polizia locale.
3. Le elezioni di cui al comma precedente sono indette successivamente ogni tre anni e controllate dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
4. Terminate le procedure di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede al calcolo della media tra il dato associativo e il dato elettorale e riconosce come organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia locale, quelle che abbiano ottenuto dal predetto calcolo un risultato finale non inferiore al 5 per cento del totale.
5. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno entro i successivi sei mesi dalla data di indizione delle elezioni di cui al comma 2 convoca le organizzazioni sindacali rappresentative per la stipula di un accordo collettivo nazionale che disciplini gli aspetti del rapporto di lavoro e gli emolumenti economici degli appartenenti alla Polizia locale, distinto per il personale dirigente e per il personale non dirigente, emanato successivamente all'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.
6. Si considera approvato l'accordo di cui al comma precedente se sottoscritto oltreché dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno anche dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento della media tra il dato associativo e il dato elettorale.
7. Alla stipula di accordi integrativi nei vari comuni partecipano le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4 e la rappresentanza sindacale unitaria della Polizia locale interna ai vari comuni.
8. Gli accordi integrativi decentrati, che vengono rinnovati ogni due anni senza apportare condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla Polizia locale a pena di nullità, possono derogare alle disposizioni dell'accordo collettivo nazionale se necessario a compensare particolari situazioni disagianti affrontate dagli appartenenti alla Polizia locale ove occorra far fronte a specifiche situazioni territoriali di degrado urbano o di potenziamento della sicurezza urbana o sicurezza stradale ovvero altre particolari esigenze di servizio locali, all'uopo prevedendo anche ulteriori specifiche indennità accessorie. Tali accordi decentrati, possono prevedere tra l'altro la predisposizione e il finanziamento di specifici progetti anche pluriennali volti a potenziare la sicurezza urbana o stradale ovvero a garantire il mantenimento della pubblica sicurezza o sicurezza stradale in occasione di particolari eventi, stabilendo le attività svolte dagli appartenenti alla Polizia locale e la loro remunerazione.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a partire dal 31 giugno 2017, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali per gli enti locali, che rimangono vigenti per gli appartenenti alla Polizia locale sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5.
10. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 per gli appartenenti alla Polizia locale non può apportare, a pena di nullità, condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla Polizia locale rispetto ai contratti collettivi nazionali vigenti per gli enti locali all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dello stesso accordo.
11. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 stabilisce l'ammontare della retribuzione basilare, la disciplina delle indennità accessorie e il loro ammontare. In ogni caso il citato accordo deve prevedere l'indennità di turno, l'indennità per attività disagiate, l'indennità per attività rischiose e l'indennità di forza pubblica destinato al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ferma restando la possibilità di disciplinare altre specifiche indennità per l'attività di Polizia locale. L'ammontare dell'indennità di forza pubblica non può essere inferiore ad euro 200 mensili. Per il pagamento delle indennità accessorie del personale appartenente alla Polizia locale di cui al presente comma e di cui al comma 8, oltre dai fondi destinati al pagamento del salario accessorio complessivo del personale dipendente, gli enti possono attingere dalle risorse derivanti dagli introiti destinati al comune di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero dalle risorse di cui all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 definisce i servizi minimi essenziali in occasione degli scioperi, quantifica i distacchi dei dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4, i permessi sindacali retribuiti e non retribuiti dei dirigenti o delegati delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e dei membri della rappresentanza sindacale unitaria di cui al comma 2, quantifica inoltre le ore annue, che non possono in ogni caso essere inferiori a 12, che ciascun appartenente alla polizia locale ha a disposizione per riunirsi in assemblee indette in orario di servizio dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e dai membri delle rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2.
13. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, le rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2 e le organizzazioni sindacali non rappresentative, hanno diritto di esporre comunicati in apposite bacheche sindacali a loro destinate e ad indire referendum consultivi fra i lavoratori da svolgersi in orario di servizio.
14. Gli appartenenti alla polizia locale hanno libertà di espressione nei luoghi di lavoro.
15. Gli accordi nazionali di cui al comma 5 sono rinnovati ed adeguati all'aumento del costo della vita ogni quattro anni».
13. L'articolo 13 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 – (Norme previdenziali, assicurative, infortunistiche e di tutela degli appartenenti alla Polizia locale). – 1. Agli appartenenti alla Polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla polizia di Stato. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le altre forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di Polizia locale adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e la nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e assenze per malattia degli appartenenti alla Polizia locale adeguata ai criteri di cui al comma 1, disciplinando inoltre le modalità di gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di disciplinare i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla Polizia locale adeguati ai criteri di cui al comma 1, disciplinando inoltre la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di disciplinare le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, oltre a disciplinare la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
5. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, il dieci per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è devoluto da ciascun comune al finanziamento di tale spesa, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui ai precedenti commi.
6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla Polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, continua a rimanere in capo ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sin dall'inizio del procedimento e anche in fase di indagini preliminari, salvo che l'appartenente alla Polizia locale sia indagato ovvero imputato in un processo penale per i reati previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319 del codice penale. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga condannato in via definitiva in un procedimento penale ovvero soccomba in via definitiva in un processo civile, in cui l'Amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle; nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto o prosciolto anche con sentenza non definitiva in un procedimento penale, ovvero il procedimento penale venga archiviato con decreto del giudice delle indagini preliminari, inerentemente ai reati di cui agli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319 del codice penale, l'Amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese in caso di successiva condanna in via definitiva».
14. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – (Disciplina di alcuni aspetti operativi dell'attività di polizia locale). – 1. Il servizio esterno è sempre effettuato almeno da due appartenenti alla polizia locale che lavorano in coppia.
2. Il servizio esterno è svolto in uniforme operativa tale da consentire l'agilità dei movimenti, salvo i casi in cui gli appartenenti alla polizia locale debbano svolgere servizio in abiti civili.
3. Gli appartenenti alla polizia locale debbono essere costantemente collegati via radio alla centrale operativa di appartenenza.
4. I Corpi di polizia locale sono tenuti a dare assistenza e ad evadere le richieste per l'effettuazione di accertamenti, indagini o notifiche di atti, che sopraggiungono da altri Corpi di polizia locale presenti sul territorio nazionale.
5. Gli appartenenti alla polizia locale possono svolgere servizio in abiti civili.
6. Ogni Corpo di polizia locale deve avere le idonee strutture menzionate nell'articolo 558, comma 4-bis c.p.p. ove custodire temporaneamente le persone arrestate o altrimenti fermate ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. ovvero comunque sottoposte a fermo per l'identificazione nei casi previsti dalla legge. In via provvisoria, in mancanza di tali locali entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali locali, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali locali, in cui vengono definite le procedure per la custodia e il piantonamento dei fermati e degli arrestati. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dei locali di cui al presente comma, dotati di videosorveglianza, anche in forma associata.
7. Ogni Corpo di polizia locale deve avere delle apparecchiature volte a procedere ai rilievi fotodattiloscopici nei casi previsti dalla legge, collegate con il sistema centrale nazionale di comparazione delle impronte digitali. In via provvisoria, in mancanza di tali apparecchiature entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali apparecchiature, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali apparecchiature, in cui vengono definite le procedure per il loro utilizzo. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro il 31 dicembre 2018, delle apparecchiature di cui al presente comma, anche in forma associata.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure a cura dei Corpi di polizia locale, le quali possono essere diversificate per i Corpi di polizia locale maggiormente numerosi in termini di personale effettivo, nei casi di competenza della polizia giudiziaria previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, per il prelievo del DNA e il conseguente arricchimento della banca dati nazionale del DNA. Nelle more di attuazione del decreto di cui al presente comma, il personale dei Corpi di polizia locale accompagna le persone a cui tale prelievo la legge prevede di effettuare, nelle strutture di altre forze di polizia statali a ciò deputate».
15. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni di cui al presente articolo, sono adottate le seguenti misure transitorie:
a) Entro il 31 dicembre 2017 le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di cui al presente articolo;
b) Gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono tale qualifica;
c) A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni verificano prima di ogni nuova assunzione di appartenenti alla polizia locale che questi godano di diritti civili e politici, non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziati per motivi disciplinari da pubblici uffici e nel caso in cui abbiano esercitato l'obiezione di coscienza l'abbiano revocata prima dell'assunzione;
d) Gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che abbiano esercitato l'obiezione di coscienza e che non intendono revocarla, ovvero che siano privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, vengono impiegati in servizi interni. Entro due mesi della legge di conversione del presente decreto-legge, il sindaco comunica al prefetto l'elenco degli appartenenti alla polizia locale privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza e fra costoro, quelli che intendono revocare l'obiezione di coscienza. Il prefetto verificato che l'appartenente alla polizia locale privo della qualifica di pubblica sicurezza, goda dei diritti civili e politici, non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziato per motivi disciplinari da pubblici uffici, e nel caso in cui abbia esercitato il diritto di obiezione di coscienza l'abbia effettivamente revocata, conferisce allo stesso la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
e) In sede di prima applicazione del presente decreto-legge, la qualifica di ufficiale è attribuita alle figure inquadrate nella categoria «D» del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, in particolare gli ufficiali assumono il grado di: «vice commissario», per il personale con anzianità di servizio nel profilo inferiore ai dieci anni; «commissario» per il personale con anzianità di servizio nel profilo di almeno dieci anni; «commissario capo» per il personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale ovvero per i comandanti dei Corpi di polizia locale privi della qualifica dirigenziale con pianta organica del Corpo inferiore a 70 unità.
f) Allo stesso modo in sede di prima applicazione la qualifica di ufficiale è attribuita al personale in posizione contrattuale dirigenziale con il grado di «dirigente superiore» per il personale in posizione contrattuale dirigenziale con pianta organica del Corpo di polizia locale superiore alle 70 unità; con il grado di «dirigente» per il personale con qualifica dirigenziale all'interno di un Corpo di polizia locale con pianta organica inferiore alle 70 unità;
g) In sede di prima applicazione della presente legge il personale inquadrato nella figura di «specialista di vigilanza» secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, assume il grado di «vice ispettore» per il personale con anzianità di servizio inferiore a dieci anni, «ispettore» per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a venti anni, ovvero «ispettore capo» per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni;
h) In sede di prima applicazione della presente legge gli operatori di polizia locale assumono i seguenti gradi : «agente» per il personale con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, «agente scelto» per il personale con anzianità di servizio di almeno cinque anni e inferiore ai dieci anni, ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C2 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «assistente» per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a quindici anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C3 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «assistente scelto» per il personale con anzianità di servizio di almeno quindici anni e inferiore a venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C4 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «sovrintendente» per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C5 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «sovrintendente capo» per il personale con anzianità di servizio superiore a venti anni che a seguito di procedura concorsuale fu inquadrato a suo tempo nella qualifica funzionale «sesto livello» del previgente contratto collettivo nazionale;
i) L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, stabilisce i requisiti per l'accesso ai diversi profili di inquadramento della Polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, rimangono vigenti le norme di legge e le disposizioni contrattuali per gli enti locali in materia di accesso ai diversi profili di inquadramento della polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Nelle more dell'entrata in vigore del citato accordo collettivo nazionale, gli appartenenti alla polizia locale che maturano i requisiti di cui alle lettere e), f), g), h), assumono il grado superiore corrispondente;
l) Il personale attualmente in servizio si fregia del proprio simbolo distintivo o grado attualmente rivestito, sino alla nuova fornitura di vestiario successiva all'approvazione del regolamento di cui alla lettera p);
m) I Comuni che a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge dovranno procedere all'associazione degli esistenti Corpi o Servizi di polizia locale ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, entro tre mesi dalla costituzione dei Corpi di polizia locale associati o derivanti da unione di Comuni, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere ad uniformare il salario accessorio degli appartenenti alla polizia locale dei comuni che si associano o uniscono, senza che nessuno di questi subisca effetti economici peggiorativi. Allo stesso adempimento provvedono i comuni che hanno già costituito un Corpo di polizia locale associato, il cui personale ha un salario accessorio non uniformato. Al fine di procedere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, i comuni possono attingere dalle risorse destinate ai Comuni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) Le uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio della polizia locale sono unici in tutto il territorio nazionale;
o) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di Regione costituiscono la «Commissione nazionale per l'attuazione della legge nazionale di riforma della polizia locale». Tale Commissione rimane in carica per due anni decorrenti dalla sua costituzione, prorogabili con proprio provvedimento motivato per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. La Commissione di cui alla presente lettera vigila sul rispetto da parte dei Comuni della presente legge e della legge 7 marzo 1986, n. 65, esprime pareri, approva i regolamenti di cui al presente comma, riceve reclami ed esposti, diffida le amministrazioni inadempienti e segnala le violazioni di legge alle Regioni e alle Autorità competenti. Quanto previsto dal presente comma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
p) La Commissione di cui alla lettera precedente entro tre mesi dalla sua costituzione approva a maggioranza e delibera un regolamento con il quale vengono definite le caratteristiche delle uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio. Questo regolamento, una volta approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia;
q) In ogni caso le nuove forniture di vestiario e le nuove livree per i veicoli di servizio stabilite alla precedente lettera, non comportano spesa aggiuntiva per la finanza pubblica poiché riguardanti solo le nuove forniture da acquistare a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del regolamento di cui al comma precedente. A tale fine è concesso l'uso delle uniformi e delle livree dei veicoli di servizio preesistenti anche in concomitanza con quelle di nuova istituzione, per un periodo di due anni dalla pubblicazione del regolamento di cui alla lettera precedente;
r) Sono riconosciuti l'inno nazionale e la bandiera della Polizia locale italiana, definiti con regolamento approvato a maggioranza e deliberato dalla Commissione di cui alla lettera o) entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia. La bandiera della polizia locale Italiana è conservata dal Corpo della polizia locale di Roma Capitale, e viene insignita di ogni onorificenza conferita ai Corpi di polizia locale.
16. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è inserito il seguente:
«Art. 15. – (Disposizioni finali). – 1. Gli appartenenti alla Polizia locale in seguito all'assunzione in servizio prestano giuramento in forma solenne di fedeltà alla Repubblica italiana e alla sua Costituzione.
2. È altresì istituita la Giornata della memoria della polizia locale, per il giorno 12 settembre di ogni anno, in ricordo dei tragici eventi accaduti in Barletta nel 1943, già posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
3. Gli appartenenti alla Polizia locale caduti nell'adempimento del dovere vengono onorati con le esequie di Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1987, n. 36.
4. Gli appartenenti alla polizia locale si possono fregiare di decorazioni rilasciate da altri enti pubblici per meriti di servizio, atti di benemerenza o eroismo.
5. Agli appartenenti alla polizia locale continua ad essere corrisposta un'indennità aggiuntiva a carico del Ministero dell'interno, quando essi vengano impiegati in servizi di ordine pubblico, ivi compresa la relativa attività di polizia stradale, per un periodo non inferiore alle quattro ore consecutive, che si considera comunque prestato se l'appartenente alla Polizia locale cessa anticipatamente il servizio giornaliero a causa di infortunio sul lavoro.
6. Gli appartenenti alla polizia locale, nel caso in cui vengano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero all'espiazione di una pena in carcere, sono detenuti presso un carcere militare, salvo che gli stessi destinatari dei provvedimenti di restrizione della libertà personale non chiedano diversamente.
7. Nei concorsi per l'accesso al ruolo di appartenenza alla polizia locale banditi a partire dal 1o luglio 2017 sono previste obbligatoriamente delle prove fisiche e delle visite mediche per accertare l'idoneità fisica.
8. L'appartenente alla polizia locale assunto da altra amministrazione nel medesimo profilo di inquadramento a seguito di concorso, non perde l'anzianità di servizio maturata anche a tempo determinato e mantiene lo stesso inquadramento economico maturato presso la precedente amministrazione di appartenenza.
9. Il Comandante del Corpo gestisce le risorse umane a lui subordinate nel rispetto del principio delle pari opportunità e della trasparenza.
10. Nei casi di violazione alla presente legge, la Regione diffida il Comune a sanarle entro trenta giorni e se la violazione persiste, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del Comune inottemperante.
11. I Corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere in dotazione le uniformi storiche per particolari servizi di rappresentanza.
12. Per i Corpi di polizia locale non si applicano le norme di carattere generale che limitano le assunzioni di personale.
13. Per gli appartenenti alla polizia locale non è previsto il superamento di un periodo di prova a seguito dell'entrata in servizio.
14. L'appartenente alla polizia locale può essere licenziato solo per motivi disciplinari e a seguito di procedimento disciplinare svolto ai sensi dell'articolo 11. Qualora il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione disciplinare conservativa, annulla il licenziamento e condanna l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. L'Amministrazione di appartenenza è condannata, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
15. Quando il giudice accerta che il licenziamento è avvenuto per motivi discriminatori, oltre ad annullare il licenziamento e condannare l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla Polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al comma precedente, può condannare l'Amministrazione ad un'ulteriore indennità risarcitoria compensativa della discriminazione subita, sino ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione percepita dall'appartenente alla Polizia locale.
16. Per ogni controversia giudiziaria attinente al rapporto di lavoro fra l'appartenente alla Polizia locale e la propria Amministrazione di appartenenza è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
17. Quando la legge o i regolamenti, si riferiscono genericamente a Corpi o Forze di Polizia ovvero ad enti che esercitano funzioni di polizia altrimenti denominati, senza specificare espressamente la loro appartenenza allo Stato, tali norme si intendono riferite anche ai Corpi di polizia locale.».
17. Al fine di armonizzare le nuove disposizioni con la normativa vigente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:
a) All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) i comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale»; al comma 2, alla lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori di polizia locale».
b) All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale»;
c) All'articolo 20, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo,»;
d) Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché agli appartenenti alla polizia locale»;
e) All'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110 dopo le parole: «ed ai Corpi armati dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e ai Corpi di Polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto»;
f) All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della Polizia locale è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali»;
g) Al titolo dell'articolo 14 della legge 1o aprile 1981, n. 121 dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le parole: «dello Stato»; all'articolo 14 legge 1o aprile 1981, n. 121 dopo le parole: «sono forze di polizia» sono inserite le parole: «dello Stato» e dopo le parole: «sono altresì forze di polizia» sono inserite le parole «dello Stato»;
h) All'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 la lettera e) è interamente sostituita come segue: « e) Ai Corpi di Polizia locale»; all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 5 le parole: «la restante quota del 50 per cento» sono sostituite dalle parole «il restante»; dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «6. Una quota pari al 10 per cento è destinata da parte di ciascun Comune al finanziamento dell'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale al personale della polizia di Stato, in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativa ad altre particolari tutele assistenziali.»;
i) All'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale»;
l) Mediante regolamento, da emanarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per l'accesso dei Corpi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Tale regolamento garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali, ai procedimenti penali in corso, nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose;
m) Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui alla lettera o);
n) Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente: « 1. Gli appartenenti alla Polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
o) I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dalla lettera n) all'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI;
p) All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo le parole: «alle forze di polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato, ai Corpi di Polizia locale».
18. Al titolo della legge 7 marzo 1986 n. 65 le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle parole: «polizia locale».