Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Qualifiche del personale appartenente ai Corpi di polizia locale).
1. Al personale di Polizia locale municipale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli di comandante ed ufficiali.
2. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità fisica o psichica, il personale di Polizia locale è abilitato a portare armi, anche fuori dal servizio. In quest'ultimo caso, può valersi anche di armi diverse da quelle in dotazione al proprio corpo di appartenenza.