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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale appartenente ai Corpi di polizia locale).

  1. Al personale dei Corpi di Polizia locale compete il trattamento economico spettante al personale della Polizia di Stato nelle qualifiche corrispondenti o funzionalmente equiparabili.
  2. Al personale dei Corpi di Polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile.
  3. Al personale della Polizia locale si applicano integralmente e con i relativi oneri economici a carico dello Stato, le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.
  4. In materia previdenziale si applicano al personale della Polizia locale le medesime norme degli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.
  5. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ad eccezione di procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al personale della Polizia locale o il rimborso delle spese giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati.