Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono attribuite anche le funzioni di analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della provincia e della città metropolitana.