Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane).
1. È istituita la Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane, di seguito denominata «Conferenza», alla quale partecipano il Ministro dell'interno, i Sindaci metropolitani, i Prefetti dei territori delle Città metropolitane e il Capo della Polizia. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'interno e da un sindaco metropolitano eletto tra gli stessi sindaci metropolitani.
2. La Conferenza è il luogo di confronto e di analisi delle politiche in materia di sicurezza delle città metropolitane al fine di individuare politiche e linee di intervento comuni, pur nel rispetto delle peculiarità territoriali, in materia di sicurezza cittadina e decoro urbano da attuare in maniera armonica in tutte le città metropolitane.
3. Alla Conferenza può essere invitato a partecipare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quando all'ordine del giorno vi siano temi che ineriscono la tutela, il decoro e la valorizzazione di aree su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti o luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici.
4. La Conferenza ha sede presso il Ministero dell'interno e la partecipazione ad essa è a titolo gratuito.