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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.40.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
5.40.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro.