Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per far fronte ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, i comuni, in forma singola o associata, possono integrare gli organici di fatto nella misura del 100% dei cessati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le spese per il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.