Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Ogni patto deve essere fondato sulla pubblicazione dei dati dell'andamento dei fenomeni illeciti in ogni provincia o Città metropolitana e su procedure di partecipazione civica alla fissazione degli obiettivi annuali della sicurezza da raggiungere nella medesima provincia o Città metropolitana e alla valutazione collettiva dei risultati delle azioni intraprese.
2-ter. In ogni patto devono essere in ogni caso disciplinati:
1) lo scambio di informazioni e la realizzazione di sistemi informativi integrati tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia statali presenti sul territorio;
2) l'unificazione o l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative dei corpi di polizia locale con le sale operative delle forze di polizia dello Stato;
3) l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
4) la collaborazione tra le forze di polizia statali e i corpi di polizia locale, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
5) la collaborazione tra le forze di polizia statali e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana;
6) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati per gli operatori della polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana;
7) la cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea finalizzati alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
8) la comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
9) tempi e modi per consentire alle attività di polizia, alle autorità di indirizzo politico-amministrativo statali, regionali e locali e alla popolazione di concorrere periodicamente ad individuare obiettivi nazionali e locali da raggiungere in materia di ordine pubblico e sicurezza ed a verificarne l'effettivo raggiungimento;
10) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.