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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.37.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
5.37.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Ogni patto deve essere fondato sulla pubblicazione dei dati dell'andamento dei fenomeni illeciti in ogni provincia o Città metropolitana e su procedure di partecipazione civica alla fissazione degli obiettivi annuali della sicurezza da raggiungere nella medesima provincia o Città metropolitana e alla valutazione collettiva dei risultati delle azioni intraprese.
  2-ter. In ogni patto devono essere in ogni caso disciplinati:
   1) lo scambio di informazioni e la realizzazione di sistemi informativi integrati tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia statali presenti sul territorio;
   2) l'unificazione o l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative dei corpi di polizia locale con le sale operative delle forze di polizia dello Stato;
   3) l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
   4) la collaborazione tra le forze di polizia statali e i corpi di polizia locale, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
   5) la collaborazione tra le forze di polizia statali e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana;
   6) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati per gli operatori della polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana;
   7) la cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea finalizzati alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
   8) la comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
   9) tempi e modi per consentire alle attività di polizia, alle autorità di indirizzo politico-amministrativo statali, regionali e locali e alla popolazione di concorrere periodicamente ad individuare obiettivi nazionali e locali da raggiungere in materia di ordine pubblico e sicurezza ed a verificarne l'effettivo raggiungimento;
   10) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.