Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante il divieto da parte dell'ente locale all'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.