Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;
e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;
f) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;
g) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera e), sono conferite le relative funzioni;
h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai ministri di settore per gli assetti relativi alle materie di competenza;
n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze ad esso attribuite ai sensi della lettera e).
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.