Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Pubblicità degli atti).
1. Gli accordi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, e 5, comma 1, sono trasmessi, entro sette giorni dalla conclusione, al Parlamento ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 ed i patti di cui all'articolo 5, comma 2, sono pubblicati, entro sette giorni dalla conclusione, in apposita sezione, facilmente accessibile, del sito internet del Ministero dell'interno.