Sostituirlo con il seguente:
Art. 4
1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce all'inviolabilità delle persone e dei patrimoni presenti sul territorio, da perseguire realizzando un insieme integrato di misure di dissuasione tese a scoraggiare, prevenire e reprimere più efficacemente la commissione di crimini contro individui e cose, le proprietà pubbliche e private, nonché a promuovere il rispetto della legalità.
2. Alla sicurezza urbana concorrono, anche con interventi coordinati, ciascuno nella propria sfera di competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province ed i comuni.