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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
4.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce all'inviolabilità delle persone e dei patrimoni presenti sul territorio, da perseguire realizzando un insieme integrato di misure di dissuasione tese a scoraggiare, prevenire e reprimere più efficacemente la commissione di crimini contro individui e cose, le proprietà pubbliche e private, nonché a promuovere il rispetto della legalità.
  2. Alla sicurezza urbana concorrono, anche con interventi coordinati, ciascuno nella propria sfera di competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province ed i comuni.